
Dopo diverse contrastanti pronunce dei Tribunali negli ultimi mesi e poche indiscrezioni, nel silenzio generale, ieri, primo aprile 2021, è stato pubblicato ed è immediatamente entrato in vigore il decreto legge che impone l’obbligo dei vaccini per la protezione dall’infezione da Covid-19 per i soggetti operanti nel comparto sanità.
Ai sensi dell’art. 4 del decreto legge, infatti, sono previsti uno scopo, due categorie di destinatari e un obbligo precisato da un vincolo:
LO SCOPO
“al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”
I SOGGETTI
“gli esercenti le prestazioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali”
L’OBBLIGO
“sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita… La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per le prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”
APPROFONDIMENTO
Due sono le tipologie di controllo previste dal decreto legge appena entrato in vigore e che impone, per le due macro categorie nelle quali suddivide il personale facente parte del comparto sanità, l’obbligo dei vaccini per la protezione dall’infezione da Covid-19: prima di tutto, gli Ordini professionali di appartenenza sono tenuti a comunicare alle Regioni/Province autonome gli elenchi dei propri iscritti; secondariamente, i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario sono tenuti a trasmettere agli stessi soggetti l’elenco dei propri dipendenti con tale (non chiara, in quanto generica e a-tecnica) qualifica, che crea incertezze ad esempio per il personale (si pensi agli educatori) che opera a contatto con soggetti diversamente abili in strutture sociosanitarie.
Al termine di queste comunicazioni, Regioni e Province autonome verificano lo stato vaccinale dei lavoratori del comparto sanità, accertandosi che siano stati sottoposti alla vaccinazione per la protezione dall’infezione da Covid-19 o che abbiano presentato richiesta di vaccinazione.
Qualora un tanto non risulti dai sistemi informativi vaccinali a disposizione di Regioni e Province autonome, i soggetti interessati vengono direttamente invitati a fornire a stretto giro la documentazione di quanto sopra o, in alternativa, l’attestazione del medico di medicina generale relativamente ad un accertato pericolo per la salute derivante dal vaccino, correlato a specifiche condizioni cliniche che devono essere documentate.
In mancanza o in caso di insufficiente comprova di quanto sopra, l’Azienda Sanitaria Locale invita l’interessato a sottoporsi alla vaccinazione.
Se un tanto non avviene, dopo aver eventualmente anche acquisito ulteriori informazioni dalle autorità competenti, l’Azienda Sanitaria informa per iscritto l’interessato, il datore di lavoro e/o l’Ordine professionale di appartenenza; tale atto comporta la sospensione dell’interessato dal diritto di svolgere attività o mansioni che comportino contatti interpersonali o, anche in altra forma, il rischio di diffusione del contagio dell’infezione da Covid-19. Tale sospensione dura sino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale imposto o sino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31.12.2021, stando a quanto attualmente disposto.
Da un punto di vista strettamente giuslavoristico, il datore di lavoro a fronte della sospensione di cui sopra è tenuto -qualora sia possibile nell’ambito aziendale- ad assegnare il lavoratore ad altre mansioni (con la possibilità testuale di adibirlo anche a compiti inferiori e di ridurgli eventualmente altresì la retribuzione); in assenza di tale possibilità, il lavoratore può legittimamente essere collocato dal datore di lavoro in aspettativa non retribuita.
Questo il quadro normativo attuale, vedremo quali saranno gli sviluppi concreti.

