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E’ ENTRATO IN VIGORE IL DECRETO VACCINI

02/04/2021 by Avvocati Giunchi

Dopo diverse contrastanti pronunce dei Tribunali negli ultimi mesi e poche indiscrezioni, nel silenzio generale, ieri, primo aprile 2021, è stato pubblicato ed è immediatamente entrato in vigore il decreto legge che impone l’obbligo dei vaccini per la protezione dall’infezione da Covid-19 per i soggetti operanti nel comparto sanità.

Ai sensi dell’art. 4 del decreto legge, infatti, sono previsti uno scopo, due categorie di destinatari e un obbligo precisato da un vincolo:

LO SCOPO

“al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”

I SOGGETTI

“gli esercenti le prestazioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali”

L’OBBLIGO

“sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita… La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per le prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”

APPROFONDIMENTO

Due sono le tipologie di controllo previste dal decreto legge appena entrato in vigore e che impone, per le due macro categorie nelle quali suddivide il personale facente parte del comparto sanità, l’obbligo dei vaccini per la protezione dall’infezione da Covid-19: prima di tutto, gli Ordini professionali di appartenenza sono tenuti a comunicare alle Regioni/Province autonome gli elenchi dei propri iscritti; secondariamente, i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario sono tenuti a trasmettere agli stessi soggetti l’elenco dei propri dipendenti con tale (non chiara, in quanto generica e a-tecnica) qualifica, che crea incertezze ad esempio per il personale (si pensi agli educatori) che opera a contatto con soggetti diversamente abili in strutture sociosanitarie.

Al termine di queste comunicazioni, Regioni e Province autonome verificano lo stato vaccinale dei lavoratori del comparto sanità, accertandosi che siano stati sottoposti alla vaccinazione per la protezione dall’infezione da Covid-19 o che abbiano presentato richiesta di vaccinazione.

Qualora un tanto non risulti dai sistemi informativi vaccinali a disposizione di Regioni e Province autonome, i soggetti interessati vengono direttamente invitati a fornire a stretto giro la documentazione di quanto sopra o, in alternativa, l’attestazione del medico di medicina generale relativamente ad un accertato pericolo per la salute derivante dal vaccino, correlato a specifiche condizioni cliniche che devono essere documentate.

In mancanza o in caso di insufficiente comprova di quanto sopra, l’Azienda Sanitaria Locale invita l’interessato a sottoporsi alla vaccinazione.

Se un tanto non avviene, dopo aver eventualmente anche acquisito ulteriori informazioni dalle autorità competenti, l’Azienda Sanitaria informa per iscritto l’interessato, il datore di lavoro e/o l’Ordine professionale di appartenenza; tale atto comporta la sospensione dell’interessato dal diritto di svolgere attività o mansioni che comportino contatti interpersonali o, anche in altra forma, il rischio di diffusione del contagio dell’infezione da Covid-19. Tale sospensione dura sino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale imposto o sino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31.12.2021, stando a quanto attualmente disposto.

Da un punto di vista strettamente giuslavoristico, il datore di lavoro a fronte della sospensione di cui sopra è tenuto -qualora sia possibile nell’ambito aziendale- ad assegnare il lavoratore ad altre mansioni (con la possibilità testuale di adibirlo anche a compiti inferiori e di ridurgli eventualmente altresì la retribuzione); in assenza di tale possibilità, il lavoratore può legittimamente essere collocato dal datore di lavoro in aspettativa non retribuita.

Questo il quadro normativo attuale, vedremo quali saranno gli sviluppi concreti.

Filed Under: Riders

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