
Sussiste, o meno, l’obbligo del vaccino per la protezione dal Covid-19 per il personale sanitario? E con quali conseguenze sulla retribuzione?
A prescindere dall’opinione (libera e rispettabile) di ognuno sull’argomento, a fronte del più recente provvedimento assunto dal Tribunale di Belluno in relazione ad un ricorso d’urgenza presentato dai dipendenti (due infermieri e otto OSS) di due RSA della provincia di Belluno avverso la decisione del proprio datore di lavoro di sospenderli dal lavoro in conseguenza del loro rifiuto a sottoporsi al vaccino per la protezione dal Covid-19, sorgono spontanee alcune riflessioni di ordine giuridico.
Nel caso da cui traiamo spunto, i dipendenti -avendo rifiutato il vaccino ed essendo tutti e dieci abitualmente a stretto contatto con i pazienti ricoverati, data la qualifica e le mansioni assegnate- erano stati inizialmente posti dal datore di lavoro in ferie forzate e a seguito di tale provvedimento avevano presentato ricorso d’urgenza per vedersi riconosciuto il diritto a lavorare e a percepire la normale retribuzione, a prescindere dalla scelta di non essere vaccinati.
Si precisa, innanzitutto, che le ferie dovrebbero essere in qualche maniera “concordate” fra il datore di lavoro e il lavoratore, per cui la protesta dei lavoratori contro l’esser stati posti forzatamente in ferie (con conseguente decurtazione di tali giornate dalle ferie, di cui avrebbero potuto beneficiare -anche, almeno parzialmente, a scelta loro- in un altro periodo dell’anno) aveva certamente un fondamento di diritto, pur prescindendo dalla più che mai attuale questione della libertà costituzionale in materia di salute e trattamenti sanitari.
L’art. 32 della nostra Carta Costituzionale, infatti, sancisce chiaramente alcune garanzie e alcuni diritti, affermando che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”; è questo il fulcro da cui parte il dibattito sul diritto alla salute inteso ora anche e soprattutto come conseguente libertà di scelta dei trattamenti sanitari a cui sottoporsi.
Ciò premesso, in merito all’obbligo di vaccino del personale sanitario, il Tribunale di Belluno ha rigettato il ricorso dei dieci lavoratori, ritenendo “insussistenti” le ragioni addotte a fondamento dello stesso, in quanto, trattandosi della richiesta di un provvedimento d’urgenza che per sua natura deve essere necessariamente sostenuto da due elementi (il fumus boni iuris e il periculum in mora), ha ritenuto -processualmente, si ripete, processualmente, in maniera corretta- che il ricorso depositato difettasse di entrambi i requisiti; i lavoratori, infatti, essendo stati posti in ferie, percepivano lo stipendio e non rischiavano di perdere il posto di lavoro, per cui non stavano subendo un danno (ad eccezione della già citata decurtazione di alcune giornate di ferie, evidentemente reputata dal Giudice accettabile a fronte dell’obbligo del datore di lavoro di tutelare l’ambiente lavorativo nel suo complesso e l’utenza particolarmente fragile delle RSA).
Il Tribunale di Belluno ha, pertanto, ritenuto prevalente -trattandosi di personale che, per qualifica e mansioni, è costantemente a stretto contatto con i pazienti ricoverati- l’obbligo del datore di lavoro di adoperarsi per la tutela della salute dei lavoratori nel loro complesso, e così anche dei medici e dei colleghi degli infermieri e operatori che hanno rifiutato il vaccino, rispetto alla libertà di scelta individuale, spesso sottolineata dai media.
Una posizione più chiara e precisa circa diritti e doveri di datori di lavoro e lavoratori del comparto sanitario, relativamente all’obbligo di vaccino del personale sanitario per la protezione dal Covid-19, dovrebbe arrivare a breve, a seguito dell’annunciato provvedimento ministeriale/governativo, che il Presidente del Consiglio ha dichiarato essere in fase di studio.

